Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

      1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni oggetto di destinazione nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si considerano conseguiti dal patrimonio destinato. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

 

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      2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Redditi dei patrimoni destinati). - 1. Sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dai patrimoni destinati il cui scopo esclusivo è garantire il sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti».

      3. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente:

          «e-quater) i premi delle assicurazioni sulla vita i cui benefìci sono volti a favorire l'autosufficienza economica di persona con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;».

      4. All'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, l'attribuzione di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:

          a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

          b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui all'alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione».

 

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      5. All'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, il trasferimento di beni a patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:

          a) la destinazione negoziale dei beni abbia quale scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

          b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui all'alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione».